Propaganda elettorale - Comune di Bagnara di Romagna

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Propaganda elettorale

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della par condicio  , in un clima di serena dialettica democratica.

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum sono le seguenti:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;

- Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.

 

Le iniziative propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono svolgere fino alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente quello della votazione (18 settembre 2020); dal sabato prima della consultazione (19 settembre 2020) entra in vigore il cosiddetto silenzio elettorale  .

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

 

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni

L’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

 

Luoghi in cui sono collocati i tabelloni elettorali:

Ripartizione degli spazi.

I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum possono presentare domanda di assegnazione degli spazi entro lunedì 17 agosto.

 

L’assegnazione avverrà con apposito provvedimento in base alle domande pervenute.

Si raccomanda ai gruppi politici di utilizzare esclusivamente  lo spazio che riporta il numero loro assegnato.

 

La propaganda a mezzo affissione di stampa

Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

 

La propaganda istituzionale

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell’Ente.

Come è noto l’articolo 9, comma 6, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Si premette che l’espressione “pubbliche amministrazioni” dev'essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Da ciò discende che dovrebbero rientrare nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa.

Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (6 agosto ), il Comune, senza oneri a proprio carico, è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (vedi sezione comizi).

 

La propaganda fonica e figurativa su mezzi mobili, luminosa e volantinaggio

Propaganda fonica su mezzi mobili:  la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ed è consentita unicamente per l’annuncio di comizi. La propaganda fonica non deve interferire con altre iniziative di propaganda regolarmente autorizzate.

Propaganda figurativa su mezzi mobili:  dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.). L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati). E' invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi - secondo il parere del Ministero dell'Interno - possono effettuare fermate in luogo pubblico solo per cause ben specifiche come il rifornimento di benzina, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti.

Propaganda luminosa:  dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti o delle liste già autorizzate prima della data di indizione dei comizi.

 

Volantinaggio

Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.

Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

 

La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva

Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall’Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica e decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Sono consentiti:

- gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

- le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

- le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del responsabile.

Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.

Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

 

Agevolazioni postali e fiscali

Agevolazioni postali: le tariffe postali agevolate sono state soppresse a decorrere dal 1 giugno 2014 dal Decreto Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 8.

Agevolazioni fiscali: Nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali (IVA al 4%) per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Nel periodo elettorale di chiamata alle urne dei cittadini (dalla data di indizione dei comizi), scatta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per l'occupazione temporanea di suolo pubblico  in quanto, trattasi di “atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari” (risoluzione n. 89/E del 1 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate).

 

Rimozione propaganda abusiva

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

 

Come fare per

 
 

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